Un campo elettromagnetico (CEM) è l’insieme di un campo elettrico e di un campo magnetico. Si genera quando cariche elettriche (o correnti) variano nel tempo e può propagarsi nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche.
Il Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare (e, quando necessario, misurare o calcolare) i livelli di esposizione ai CEM da 0 Hz a 300 GHz, per proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi a breve termine (effetti biofisici diretti e indiretti noti) e dalle correnti di contatto.
La Direttiva 2013/35/UE (agenti fisici – campi elettromagnetici) è entrata in vigore nel 2013 ed ha fissato il termine di recepimento per gli Stati membri al 1° luglio 2016.
In Italia la Direttiva 2013/35/UE è stata recepita con il D.Lgs. 1 agosto 2016 n. 159, pubblicato in G.U. il 18/08/2016 ed entrato in vigore il 02/09/2016. Da questa data si applicano le modifiche al Capo IV del Titolo VIII e l’aggiornamento dell’Allegato XXXVI (VLE/VA).
Prevede un sistema basato su Valori Limite di Esposizione (VLE) e Valori di Azione (VA), più misure di prevenzione e protezione: valutazione del rischio, informazione/formazione, delimitazione e segnalazione delle aree, procedure di lavoro e interventi correttivi quando i valori possono essere superati. In Italia questi aspetti sono integrati nel D.Lgs. 81/2008 (artt. 206–212) e nell’Allegato XXXVI.
La valutazione dei rischi è obbligatoria con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15/05/2008).
Per i CEM, i valori e le prescrizioni specifiche aggiornate con il recepimento della Direttiva 2013/35/UE si applicano dal 02/09/2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 159/2016).
È “esposizione professionale” quella strettamente correlata e necessaria alle attività lavorative svolte. Le esposizioni non correlate al processo produttivo rientrano nella tutela della popolazione e non nella gestione del datore di lavoro (salvo casi specifici di interferenza organizzativa).
Il D.Lgs. 81/2008 mira a prevenire gli effetti nocivi a breve termine, legati a correnti indotte, assorbimento di energia e correnti di contatto. Non disciplina (come obiettivo primario) eventuali effetti a lungo termine non dimostrati con nesso causa-effetto e non riguarda il rischio da contatto con conduttori in tensione (che resta trattato da altre misure).
A basse frequenze possono verificarsi effetti da correnti indotte (interferenze neuromuscolari e, a livelli elevati, interferenze con funzioni fisiologiche).
A frequenze più alte prevalgono effetti termici (riscaldamento localizzato o generalizzato), con rischi come ustioni e stress termico; in ambito specifico sono considerate anche condizioni particolari (es. lavoratrici in gravidanza, portatori di dispositivi medici impiantabili).
In pratica la valutazione si struttura così:
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censimento delle sorgenti e delle modalità d’uso (dove sono, come operano, chi ci lavora vicino);
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individuazione delle mansioni e dei lavoratori esposti (inclusi lavoratori particolarmente sensibili);
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definizione delle aree a rischio e delle eventuali limitazioni/accessi;
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stima dell’esposizione (da dati di targa/standard/norme tecniche) e, quando serve, misurazione o calcolo;
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confronto con VA/VLE dell’Allegato XXXVI;
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misure di prevenzione/protezione e piano di miglioramento (se necessario).
No. Il datore di lavoro può motivare una giustificazione quando, per natura ed entità del rischio, non serve un approfondimento (misure/calcoli), purché la scelta sia tecnicamente sostenibile e coerente con le condizioni reali di impiego.
È “giustificabile” una situazione in cui, per caratteristiche di sorgenti, uso e distanze, non emergono rischi apprezzabili e si può gestire il tema con una valutazione semplificata e documentata. In molti casi il riferimento tecnico è dimostrare che l’esposizione resta a livelli compatibili con i limiti/criteri di riferimento utilizzati nella pratica professionale (con attenzione ai casi particolari e ai lavoratori sensibili).
Di norma risultano più frequentemente “giustificabili” attività svolte in ambienti ordinari (uffici, negozi, alberghi, ecc.) con apparecchiature comuni, correttamente installate e utilizzate, senza sorgenti industriali significative e senza attività che richiedano avvicinamenti a campi elevati. La responsabilità della giustificazione resta comunque del datore di lavoro, perché dipende da sorgenti e condizioni reali.
Tipicamente: cabine/centrali/sottostazioni elettriche, lavori su linee elettriche, saldature (arco/induzione), radar e telecomunicazioni, forni a induzione, macchine dielettriche (tessile/plastica/legno), attività ferroviarie specifiche, e soprattutto ambito sanitario con risonanza magnetica (RM) e apparecchiature ad alta emissione, dove la gestione del rischio è più complessa.
In generale no, perché la conformità EMC riguarda immunità e disturbi tra apparecchiature (funzionamento corretto e non interferenza), non garantisce automaticamente il rispetto dei limiti per la protezione della salute umana, salvo che la norma di prodotto lo indichi esplicitamente.
I VLE sono limiti che non devono essere superati: sono collegati agli effetti sanitari/sensoriali e garantiscono la protezione dai principali effetti a breve termine.
I VA sono grandezze più direttamente valutabili (campo elettrico, campo magnetico, ecc.): se un VA è superato, scatta l’obbligo di adottare misure specifiche. In molti casi, rispettare i VA consente di garantire il rispetto dei VLE.
Sì. Per gli agenti fisici (quindi anche i CEM) l’art. 181 prevede una programmazione ed esecuzione almeno quadriennale, oltre all’aggiornamento ogni volta che intervengono mutamenti che possono renderla obsoleta o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede.
L’Ufficio Tecnico di Consulenza Sicurezza Veneto risponde ai quesiti dei datori di lavoro delle Piccole e Medie Imprese telefonicamente grazie al servizio L’Esperto Risponde, raggiungibile al numero verde 800300333.
Puoi anche trasmettere i questionari di autovalutazione qui: https://www.consulenzasicurezzaveneto.it/questionario/
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