Il D.M. 17.01.2018 definisce Centro di Trasformazione un impianto, esterno allo stabilimento di produzione e/o al cantiere, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, fili, trecce e trefoli, ecc.) e confeziona elementi strutturali da impiegare direttamente in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Le tipologie di Centro di Trasformazione sono:
a) produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo;
b) presagomatura di acciai per cemento armato;
c) lavorazione di carpenteria metallica;
d) produzione di bulloni e chiodi;
e) lavorazione di tubi per micropali.
Il D.M. 17.01.2018 stabilisce che il Centro di Trasformazione deve:
• utilizzare solo prodotti qualificati all’origine;
• applicare procedure documentate per la rintracciabilità dei prodotti;
• dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di garantire che le lavorazioni assicurino il mantenimento della conformità delle caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti;
• applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da parte di un Ente terzo;
• far eseguire a laboratori accreditati le prove di accettazione dell’acciaio lavorato secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 per ogni tipologia di acciaio;
• eseguire le prove interne sui prodotti fabbricati secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 per ogni tipologia di Centro di Trasformazione;
• consegnare in cantiere i prodotti accompagnati da idonea documentazione che identifichi il Centro di Trasformazione e che consenta la completa tracciabilità dei prodotti;
• nominare il Direttore Tecnico dello stabilimento;
• dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la propria attività al fine di conseguire l’Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione.
Si devono predisporre e inviare al Servizio Tecnico Centrale i seguenti documenti:
• Richiesta di denuncia dell’attività sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a copia firmata del documento di identità dello stesso;
• Descrizione del tipo di attività di trasformazione svolta indicando il tipo di prodotti trasformati;
• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di utilizzo esclusivo di acciai qualificati;
• Descrizione dell’organizzazione dello stabilimento e dei procedimenti di lavorazione
• Copia del certificato del sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001;
• Immagine del logo o marchio che identifica il Centro di Trasformazione;
• Documento di nomina del Direttore Tecnico dello stabilimento, controfirmata dallo stesso per accettazione, unitamente all’assunzione della responsabilità dei controlli sui materiali.
Dopo aver accertato che la documentazione presentata dal Centro di Trasformazione sia adeguata, il Servizio Tecnico Centrale:
• rilascia l’Attestato di “Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione” recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
• inserisce la ragione sociale del Centro di Trasformazione su apposita banca dati accessibile dal sito internet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Deve essere un tecnico abilitato all’esercizio di idonea professione tecnica, iscritto nel relativo albo. Il Direttore Tecnico opera secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/2001. Può essere un consulente esterno.
Nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica, l’Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione viene rilasciato esclusivamente per i prodotti per i quali non sia applicabile la marcatura CE secondo EN 1090-1.
Il D.M. 14.01.2018 stabilisce che il centro di lavorazione di carpenterie metalliche che esegue attività di saldatura deve:
• essere certificato secondo la parte idonea delle norme della serie UNI EN ISO 3834 da un Ente terzo;
• operare con saldatori qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo;
• applicare procedimenti di saldatura qualificati secondo UNI EN ISO 15614-1 da parte di un Ente terzo;
• eseguire i controlli per verificare il livello di qualità delle saldature;
• impiegare operatori che eseguono controlli sulle saldature qualificati secondo UNI EN ISO 9712, almeno di secondo livello, da parte di un Ente terzo.
Ogni fornitura in cantiere di prodotti lavorati dal Centro di Trasformazione deve essere accompagnata da:
a) indicazione sul documento di trasporto degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”;
b) l’attestazione dell’esecuzione delle prove di accettazione dell’acciaio lavorato, con l’indicazione dei giorni in cui i prodotti sono stati lavorati;
c) dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione di qualifica dell’acciaio lavorato.
L’Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione non ha scadenza.
I Centri di Trasformazione sono tenuti a comunicare al Servizio Tecnico Centrale ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della denuncia di attività.
Se viene accertata la difformità fra i documenti forniti e l’attività effettivamente svolta dal Centro di Trasformazione, il Servizio Tecnico Centrale può sospendere o, nei casi più gravi o di recidiva, revocare l’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”.
Ultima verifica: 03/05/2021