Con il termine dispositivi di protezione individuale (acronimo DPI) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo.
I riferimenti normativi che riguardano i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono: il D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, che stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/425 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).
I dispositivi di protezione individuale per essere a norma di Legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
- possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
- presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI causi un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
Sì, i dispostivi di protezione individuale sono divisi in tre categorie:
- I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi, sono autocertificati dal produttore;
- II categoria: tutti i DPI che non rientrano nelle altre due categorie, presentano un rischio significativo come ad esempio per occhi, mani, braccia e viso, sono un prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato;
- III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesione gravi; questa categoria comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi, sono un prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione.
Uno dei problemi maggiori legato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo.
Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l’operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l’operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l’insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.
Esistono diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale a seconda della protezione che devono offrire:
- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli arti superiori;
- Protezione degli occhi;
- Protezione dell’udito;
- Protezione del capo;
- Protezione degli arti inferiori;
- Protezione da cadute dall’alto;
- Protezione del corpo e della pelle;
- Visibilità (indumenti ad alta visibilità).
I dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare in altro modo il pericolo al quale è esposto il lavoratore addetto a una determinata mansione o se egli non può essere allontanato dalla zona di pericolo. Le condizioni che impongono l’uso dei dispositivi di protezione individuale sono determinate, tra l’altro, dalle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro. L’utilizzo adeguato dei DPI comporta una conoscenza completa dei pericoli presenti sul posto di lavoro. Questi pericoli vengono determinati mediante un’analisi dei rischi da parte degli esperti della sicurezza in accordo con i Medici Competenti e le altre figure aziendali che si occupano di sicurezza.
Il Datore di Lavoro è obbligato, ai sensi delle disposizioni generali sulla tutela del lavoro, ad allestire e organizzare l’azienda in modo tale, che il lavoratore sia protetto contro i rischi per la sua incolumità e la salute, nei limiti permessi dalla natura del lavoro svolto in azienda. Le disposizioni generali contengono già l’obbligo di mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Se, ad esempio, anche adottando misure prioritarie, non è possibile rimanere al di sotto del valore limite degli inquinanti nell’ambiente di lavoro (MAK) o della concentrazione biologicamente tollerabile (BAT), il Datore di Lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori, ai sensi delle norme di igiene del lavoro, idonei dispositivi di protezione individuale ed a conservarli in condizioni perfettamente igieniche e pronti per l’uso. I lavoratori possono venire occupati, portando i dispositivi di protezione individuale, solo per il tempo strettamente necessario per il procedimento lavorativo e fintanto ciò sia compatibile con la tutela della salute e sono tenuti ad utilizzare i dispositivi per la protezione individuale messi a disposizione. Di regola i dispositivi per la protezione individuale sono di uso strettamente personale. Il Datore di Lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale, a meno che essi vengano utilizzati al di fuori dell’attività lavorativa (ad esempio utilizzo privato delle scarpe di sicurezza, di protezione o per uso professionale).
Le norme di riferimento per la corretta gestione dei sistemi di protezione individuale (DPI) dalle cadute sono il D. Lgs. 81/2008 e UNI EN 363 (Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute).
I dispositivi di protezione individuale vengono raggruppati dalla norma UNI EN 363 in:
- Sistema di trattenuta: sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.
- Sistema di posizionamento sul lavoro: sistema di protezione individuale dalle cadute che permette alla persona di lavorare sostenuta, in tensione/trattenuta, in maniera tale che sia prevenuta la caduta.
- Sistema di accesso su fune: sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette al lavoratore di andare e tornare dal posto di lavoro in maniera tale che sia impedita o arrestata la caduta, utilizzando una fune di lavoro e una fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio sicuri.
- Sistema di arresto caduta: sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta.
- Sistema di salvataggio: sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale una persona può salvare sé stessa o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta