Con il termine Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si intendono le attrezzature destinate a essere indossate o tenute dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciarne la salute e la sicurezza durante il lavoro, inclusi accessori e componenti destinati a tale scopo (art. 74 D.Lgs. 81/2008).
I principali riferimenti normativi sono:
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D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo II (artt. 74–79): definizioni, obbligo d’uso, requisiti, obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, criteri di individuazione e uso.
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Regolamento (UE) 2016/425: disciplina i DPI immessi sul mercato (requisiti essenziali, categorie, marcatura CE, documentazione, sorveglianza del mercato).
I DPI, per essere utilizzabili in ambito lavorativo, devono:
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essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 e riportare marcatura CE;
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essere accompagnati da istruzioni/informazioni del fabbricante in lingua italiana (o comunque comprensibili al lavoratore);
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essere adeguati al rischio da prevenire e alle condizioni d’uso (durata esposizione, ambiente, compatibilità con altri DPI);
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essere compatibili con esigenze ergonomiche e condizioni di salute del lavoratore (taglia, comfort, adattabilità), senza introdurre rischi aggiuntivi.
Sì. Il Regolamento (UE) 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio:
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Categoria I: rischi minimi (DPI “semplici”).
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Categoria II: tutti i DPI non rientranti nella I o nella III (rischi significativi ma non “estremi”).
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Categoria III: rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili (es. protezioni vie respiratorie per atmosfere pericolose, dispositivi anticaduta, protezioni contro agenti chimici aggressivi, ecc.).
Uno dei problemi principali è stabilire quando un DPI non è più idoneo e va sostituito. In pratica:
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alcuni DPI hanno scadenza/limite d’impiego dichiarato dal fabbricante;
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altri dipendono da usura, contaminazione, urti, deformazioni, graffi o perdita di prestazione;
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molti DPI richiedono controlli prima dell’uso e verifiche periodiche (con registrazioni, se previste).
Esempi: -
un facciale filtrante/respiratore va sostituito secondo indicazioni del fabbricante o quando aumenta la resistenza respiratoria/si riduce la tenuta;
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un occhiale o visiera va sostituito se graffiato o se riduce la visibilità in modo significativo.
Il datore di lavoro deve garantire disponibilità, igiene, manutenzione e sostituzione tempestiva dei DPI necessari.
Le principali tipologie di DPI, in base alla protezione offerta, includono:
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protezione delle vie respiratorie;
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protezione degli arti superiori;
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protezione degli occhi e del viso;
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protezione dell’udito;
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protezione del capo;
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protezione degli arti inferiori;
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protezione da cadute dall’alto;
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protezione del corpo e della pelle;
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visibilità (indumenti ad alta visibilità).
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti:
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con misure tecniche di prevenzione;
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con mezzi di protezione collettiva;
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con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75 D.Lgs. 81/2008).
Il Datore di Lavoro, in sintesi, deve:
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individuare e scegliere DPI idonei (in base a valutazione dei rischi e condizioni d’uso);
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fornire gratuitamente DPI conformi e adeguati ai lavoratori;
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assicurare informazione, formazione e addestramento sull’uso corretto (in particolare per DPI complessi e di III categoria);
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garantire manutenzione, pulizia, riparazioni e sostituzioni secondo istruzioni del fabbricante;
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assicurare che i DPI siano utilizzati correttamente e che siano compatibili tra loro se indossati insieme;
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aggiornare la scelta dei DPI se cambiano rischi, lavorazioni, sostanze o attrezzature (artt. 76–77 D.Lgs. 81/2008).
I riferimenti principali sono:
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D.Lgs. 81/2008 (obblighi di prevenzione e scelta/uso dei DPI);
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UNI EN 363:2018 (Personal fall protection systems – caratteristiche generali e assemblaggio dei sistemi di protezione individuale contro le cadute).
Secondo la UNI EN 363, i sistemi di protezione individuale contro le cadute possono essere organizzati (a livello funzionale) in:
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sistema di trattenuta: impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.
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sistema di posizionamento sul lavoro: consente di lavorare sostenuti/in trattenuta, prevenendo la caduta.
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sistema di accesso su fune: consente di raggiungere e lasciare il posto di lavoro usando fune di lavoro e fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio idonei, in modo da impedire o arrestare la caduta.
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sistema di arresto caduta: arresta la caduta limitando la forza d’urto sul corpo del lavoratore.
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sistema di salvataggio: consente il salvataggio (auto-soccorso o soccorso di terzi) prevenendo la caduta durante le operazioni.
Ultima verifica redazionale dei contenuti: 31/01/2026 (data di controllo interno, non aggiornamento normativo).
