Il riferimento specifico è il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che disciplina la formazione per:
• addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale;
• attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.
Resta fermo che la formazione è integrativa rispetto agli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 81/2008 (art. 37).
Per gli operatori, il percorso formativo è articolato in 3 moduli per una durata complessiva di 8 ore, con verifiche:
a) modulo giuridico-normativo: 1 ora;
b) modulo tecnico: 3 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla prima del modulo pratico);
d) modulo pratico: 4 ore;
e) prova di verifica finale (prova pratica).
Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:
• installazione del cantiere;
• rimozione del cantiere;
• revisione e integrazione della segnaletica;
• manovre di entrata e uscita dal cantiere;
• interventi in emergenza.
Devono essere privilegiate metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:
a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;
c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.
Le date e gli orari vengono definiti in fase di programmazione del corso, tenendo conto di:
• disponibilità dei partecipanti e del docente;
• necessità di svolgere le prove pratiche in un’area/sito idoneo;
• rispetto delle regole organizzative (numero massimo partecipanti, rapporto istruttori/allievi, percentuale di frequenza, ecc.).
Nota terminologica: la normativa nazionale usa le definizioni e-learning e videoconferenza sincrona (non “online” in senso generico). Quando un corso è erogabile in e-learning, la piattaforma che utilizziamo è attiva H24. Per questo specifico percorso “segnaletica stradale”, la parte pratica e le prove richiedono organizzazione in presenza in contesto idoneo.
No. Essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Questa formazione va quindi considerata integrativa rispetto alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
Occorre garantire:
a) l’individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) la tenuta del registro presenze;
c) un numero massimo di partecipanti per corso pari a 35 unità;
d) per le attività pratiche: rapporto istruttore/allievi non superiore a 1:6;
e) assenze massime consentite pari al 10% del monte ore complessivo.
Per i preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale, il percorso formativo prevede una durata complessiva di 12 ore, con verifiche, secondo l’articolazione prevista dal decreto (moduli teorici + modulo pratico + prove).
Al termine dei moduli teorici si svolge una prova di verifica (questionario a risposta multipla). Il superamento consente l’accesso alla parte pratica.
Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.
L’esito positivo delle prove, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
La prova pratica finale consiste in una simulazione (in area dedicata) delle attività operative, in particolare:
• installazione del cantiere e posizionamento segnaletica;
• revisione/integrazione segnaletica;
• rimozione del cantiere;
• gestione di criticità ed emergenze coerenti con la tipologia di strada.
L’accertamento dell’apprendimento (verifiche intermedie e finali) è effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato, con redazione del verbale.
Gli attestati vengono rilasciati sulla base di tali verbali.
Sì. Va però considerato che, data la specificità dell’intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle dei luoghi di lavoro e coerenti con la tipologia di strada.
Sì. Il decreto prevede un aggiornamento biennale con durata minima di 6 ore.
Dipende dal ruolo formalmente attribuito in azienda.
Se la persona è anche preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 19), oltre alla formazione specifica “segnaletica stradale” deve rispettare anche gli obblighi formativi del preposto previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, che prevede:
• aggiornamento con cadenza biennale;
• durata minima 6 ore.
In pratica: la formazione “segnaletica stradale” resta specifica per quel contesto operativo; la formazione/aggiornamento “preposto” riguarda il ruolo di vigilanza e sovrintendenza previsto dal Testo Unico.
Ultima verifica: 30/01/2026
