Di seguito trovi il blocco FAQ “Testo Unico” ripulito (errori/duplicati rimossi) e aggiornato con i riferimenti più recenti, includendo l’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (pubblicato in GU il 24/05/2025) e la domanda finale di contatto.
Il Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (D.Lgs. 81/2008), coordinato con le modifiche successive (tra cui il correttivo D.Lgs. 106/2009). È il riferimento principale in Italia per obblighi, ruoli, misure di prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per consultare una versione coordinata e aggiornata, sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è disponibile l’edizione “Gennaio 2026” del D.Lgs. 81/2008 (testo coordinato).
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: organizzazione della prevenzione, ruoli e responsabilità (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, RLS, medico competente), valutazione dei rischi e misure tecniche/organizzative/procedurali, formazione/informazione/addestramento, sorveglianza sanitaria, gestione emergenze e requisiti di ambienti e attrezzature.
Si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di lavoratori e lavoratrici (subordinati e soggetti equiparati), nonché ai lavoratori autonomi per le parti applicabili.
Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Restano comunque valide le norme generali di prudenza e tutela, ma non si applica il D.Lgs. 81/2008 come impianto completo.
Il datore di lavoro deve, tra le altre cose:
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valutare tutti i rischi e organizzare la prevenzione;
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redigere e mantenere aggiornato il DVR;
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nominare l’RSPP (e, se previsto, il medico competente);
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designare gli addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio) e garantire mezzi/risorse;
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assicurare informazione, formazione e (quando serve) addestramento;
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attuare le misure di prevenzione e protezione e vigilare sulla loro efficacia.
Sì, può delegare alcune funzioni con atto scritto, a soggetto competente e con adeguati poteri e autonomia di spesa. La delega non elimina l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro.
Restano comunque NON delegabili: la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione dell’RSPP.
In base a rischi e organizzazione, il datore di lavoro deve nominare/designare:
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RSPP (obbligatorio);
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medico competente (obbligatorio quando la sorveglianza sanitaria è prevista);
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addetti primo soccorso e antincendio/emergenza (obbligatori).
Il RLS non viene “nominato” dal datore di lavoro: viene eletto/designato dai lavoratori secondo le regole previste.
È l’analisi sistematica di tutti i rischi per salute e sicurezza presenti nell’organizzazione, finalizzata a definire misure di prevenzione e protezione, priorità, programmi di miglioramento e gestione delle emergenze. È un obbligo del datore di lavoro, svolto con il supporto delle figure previste (RSPP, medico competente quando richiesto) e previa consultazione del RLS.
Il DVR è il documento che formalizza l’esito della valutazione dei rischi e le misure adottate/da adottare: rischi presenti, criteri usati, misure di prevenzione e protezione, programma di miglioramento, procedure e ruoli, oltre ai nominativi delle figure del sistema di prevenzione (RSPP, RLS, medico competente se previsto).
Il DVR va aggiornato quando cambia qualcosa che incide sui rischi o sull’organizzazione della prevenzione, ad esempio:
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modifiche a processi, impianti, attrezzature, layout, sostanze o mansioni;
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infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che evidenziano criticità;
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cambiamenti organizzativi rilevanti (appalti/interferenze, nuove attività, ecc.).
Non esiste una “scadenza annuale” fissa: l’aggiornamento è legato ai cambiamenti e agli eventi che rendono la valutazione non più attuale.
No. Il DVR non si invia “di routine”: deve essere conservato in azienda ed esibito agli organi di vigilanza in caso di ispezione/controllo. Deve inoltre essere reso consultabile secondo le regole previste (ad esempio al RLS).
È l’insieme delle autorità competenti ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tipicamente servizi delle Aziende Sanitarie/ASL competenti per territorio; in alcuni ambiti anche Ispettorato Nazionale del Lavoro e altri enti). Durante un’ispezione verifica condizioni di lavoro, documentazione e misure applicate e può impartire prescrizioni.
È l’insieme degli atti medici finalizzati a tutelare la salute dei lavoratori in relazione ai rischi professionali e alle mansioni. Comprende visite preventive, periodiche e altre visite previste dalla normativa/valutazione del rischio e gestite dal medico competente.
È obbligatoria quando la valutazione dei rischi e la normativa la prevedono (es. esposizione a determinati agenti fisici, chimici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre determinate soglie, ecc.).
Supporta il datore di lavoro nella gestione della prevenzione: individua i fattori di rischio, collabora alla valutazione e alle misure di prevenzione/protezione, propone procedure, piani di informazione e formazione e contribuisce al miglioramento continuo del sistema di sicurezza.
Non necessariamente. Può essere interno o esterno, salvo casi specifici in cui la normativa richiede l’RSPP interno (in funzione di settore/dimensioni e particolari condizioni).
Sì, nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e secondo i limiti dimensionali/settoriali. In tal caso deve seguire il percorso formativo previsto per “Datore di Lavoro RSPP”.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025, è previsto un percorso formativo anche per il datore di lavoro: modulo “comune” da 16 ore, con aggiornamento da 6 ore ogni 5 anni (oltre a eventuale modulo cantieri quando pertinente).
Il percorso “Datore di Lavoro RSPP” è modulare (Accordo 17/04/2025, GU 24/05/2025): prevede un modulo comune e moduli integrativi legati al settore/contesto; l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni.
È la persona eletta/designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. Viene consultato sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione della prevenzione e sull’organizzazione della formazione. Deve ricevere formazione specifica (corso base 32 ore).
La comunicazione telematica all’INAIL avviene in caso di nuova elezione/designazione (non più con cadenza annuale “automatica”).
Il preposto sovrintende alle attività lavorative e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza.
Con l’Accordo 17/04/2025 (GU 24/05/2025) la formazione base del preposto è di 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni. La formazione del preposto non è prevista in e-learning.
Le attrezzature che richiedono abilitazione includono, tra le altre, PLE, gru (a torre, mobile, per autocarro), carrelli elevatori, trattori agricoli/forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo.
L’aggiornamento dell’abilitazione è previsto ogni 5 anni con durata minima di 4 ore. I percorsi già svolti secondo l’Accordo 22/02/2012 restano riconosciuti; l’Accordo 17/04/2025 conferma il quadro e include anche ulteriori attrezzature/percorsi rispetto allo storico 2012.
In caso di controllo, gli organi di vigilanza possono contestare violazioni, impartire prescrizioni con tempi di adeguamento e, nei casi previsti, trasmettere notizia di reato all’autorità giudiziaria. Oltre alle sanzioni, il rischio reale è operativo: sospensioni, blocchi attività e fermo lavori, soprattutto quando mancano documenti/nomine/formazione o quando emergono carenze gravi.
Lo Staff tecnico di Consulenza Sicurezza Veneto risponde ai quesiti dei datori di lavoro delle PMI telefonicamente grazie al servizio “L’esperto Risponde”, raggiungibile al numero verde 800300333.
Puoi anche:
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trasmettere i questionari di autovalutazione: https://www.consulenzasicurezzaveneto.it/questionario/;
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parlare in chat dal sito www.modiq.it;
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scriverci su WhatsApp al numero 041 5412700.
Se preferisci, possiamo verificare insieme documenti, nomine e formazione e indicarti cosa manca per essere realmente in linea.
Ultimo aggiornamento dei contenuti delle FAQ 01/02/2026
