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Domenica 13 Ottobre 2024




FAQ – VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NUOVO DECRETO D.M. 03/09/2021

Il D.M. 03/09/2021 ospita il tema dei “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”. Tale decreto definisce i criteri generali atti ad individuare le misure volte ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Il D.M. 03/09/2021 definisce stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Secondo il D.M. 03/09/2021 Antincendio, si intendono tali i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale. Essi hanno i seguenti requisiti: con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2; con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative e ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Dal 29 ottobre 2022, sono abrogati i seguenti articoli del precedente D.M. 10/3/98: l’art. 3, comma 1, lettera f), riguardante la informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori; l’art. 5 che definisce la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”; l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio” e l’art. 7 che stabilisce la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Ai sensi del D.M. 03/09/2021, l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio non sarà obbligatoria ma nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08, risulterà necessario.

La valutazione del rischio di incendio deve contenere l’individuazione dei pericoli d’incendio (come materiali combustibili, lavorazioni pericolose o possibile formazione di atmosfere esplosive); la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio; la valutazione qualitativa o quantitativa delle possibili conseguenze e l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli.

Secondo il D.M. 03/09/2022, “controllo dell’incendio” indica una pronta estinzione di un principio di incendio. Infatti, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato e posizionati in visibili.

MODI Srl e i suoi tecnici esperti sono disponibili per chiarire qualsiasi informazioni chiamando il numero verde 800300333 o al 0415412700. Sul sito www.modiq.it vi è la chat sempre aperta in modo da comunicare direttamente con i consulenti.

 

Ultima verifica: 07/09/2022