Il D.M. 2 settembre 2021, in conformità con il D.lgs. 81/2008, riporta indicazioni in merito alla designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli Addetti Antincendio, con specifico riferimento agli artt. 4 e 5 del D.M. 2 settembre 2021.
La formazione degli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio è classificata secondo tre livelli di rischio:
- Formazione di Base della durata di 4 ore per il Livello 1: ex rischio basso ai sensi del D.M. 10/3/98 con aggiornamento periodico di 2 ore;
- Formazione di Base della durata di 8 ore per il Livello 2: ex rischio medio ai sensi del D.M. 10/3/98 – con aggiornamento periodico di 5 ore;
- Formazione di Base della durata di 16 per il Livello 3: ex rischio elevato ai sensi del D.M. 10/3/98 – con aggiornamento periodico di 8 ore.
Il D.M. 2/09/2021 riporta le indicazioni specifiche relative ai Livelli di Rischio 1, 2 e 3 all’allegato III.
- l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;
- l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”;
- l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”;
- l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;”