L’Organismo di Vigilanza (ODV) è un organo fondamentale del Modello Organizzativo 231. L’ODV può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni. I requisiti dell’OdV sono: l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione. Il Legislatore, con una integrazione del D.Lgs.231/01 ha specificato che il Collegio Sindacale può ricoprire il ruolo di ODV. Nel caso degli enti di piccole dimensioni, il D.Lgs. 231/2001 prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con l’organo amministrativo.
All’ODV è attribuito il compito di:
- proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello (ad esempio, a seguito di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso);
- vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari (ad esempio, verificando l’effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure, etc.);
- gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;
- gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.
In veste di componenti dell’Organo di Vigilanza possono essere nominate persone fisiche, già in relazione con la Società (ad esempio, responsabile internal auditing, amministratori indipendenti) e/o esterni alla Società (ad esempio, consulenti, sindaci), sempre considerando la necessità che l’Organismo di Vigilanza possegga, anche nella sua collegialità, i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.