Il nuovo Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025. La normativa ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi che termina il 24 maggio 2026: dopo questa data, tutti i nuovi corsi devono seguire esclusivamente le regole dell’Accordo 2025.
L’Accordo 2025 richiede contenuti pertinenti al settore di appartenenza, focalizzati su novità normative, casi studio e nuove tecnologie. È confermata la possibilità di svolgere i corsi in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni: almeno 40 ore per i RSPP e 20 ore per i ASPP. Le ore possono essere distribuite nell’arco del quinquennio o cumulate in più corsi.
Il quinquennio decorre ufficialmente dalla data di conclusione del Modulo B comune. Non si prende come riferimento la fine del modulo A o del modulo C.
È prevista massima flessibilità: i corsi possono essere svolti in presenza, in videoconferenza sincrona oppure tramite modalità e-learning.
La formazione non deve essere generica o ripetitiva rispetto alla base. Deve invece approfondire novità normative, presentare casi di studio, nuove tecnologie, buone pratiche e analisi dei rischi tipici del settore di appartenenza.
Sì. La partecipazione a corsi per coordinatori della sicurezza nei cantieri o per formatori della sicurezza vale come aggiornamento per RSPP/ASPP e viceversa. Cosi per altri corsi.
È necessario disporre di attestati tracciabili che riportino tutte le informazioni minime previste dall’Accordo. Ogni corso deve avere un’evidenza chiara della partecipazione e del superamento della verifica di apprendimento.
Anche se l’Accordo non lo impone esplicitamente per legge, è fortemente raccomandato l’inserimento di un test finale o di un colloquio per attestare l’efficacia del percorso e garantire l’acquisizione delle conoscenze.
In assenza di Modulo B, il quinquennio decorre dalla data di conseguimento del titolo di studio che riconosce l’esonero. È responsabilità del professionista ricalcolare la propria scadenza partendo da quella data.
Oggi, un laureato che non ha mai effettuato corsi di aggiornamento non può utilizzare la laurea come esonero dal percorso abilitante (modulo A, B e C, oltre eventuali SP). Secondo l’Accordo 2025, essendo trascorsi più di 10 anni senza aggiornamenti, il soggetto non può essere considerato formato in quanto non è più valido il solo possesso del titolo di studio e dovrebbe frequentare tutti i moduli A, B e C.
Non perdi il credito formativo pregresso, ma la possibilità di esercitare l’incarico viene sospesa immediatamente fino a quando non avrai completato le ore mancanti.
Entro 10 anni dalla scadenza: puoi tornare operativo semplicemente recuperando le ore mancanti. Oltre i 10 anni di inattività: il credito decade completamente e dovrai ripetere l’intero percorso formativo (Moduli A, B, B SP e C).
Sono decine! Durata da 1 a 40 ore. Viene indicata la durata, i destinatari, i contenuti, i crediti formativi rilasciati e le modalità di verifica dell’apprendimento. Tutti i titoli sono visionabili cliccando qui. Qui di seguito es.:
MODI Srl e i suoi tecnici esperti sono disponibili per chiarire qualsiasi informazioni chiamando il numero verde 800300333 o al 0415412700. Sul sito www.modiq.it vi è la chat sempre aperta in modo da comunicare direttamente con i consulenti.
• numero verde 800300333;
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• chat presente sui siti del gruppo;
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Ultima verifica redazionale dei contenuti: 31/01/2026 (data di controllo interno, non aggiornamento normativo).
