La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro elevata pericolosità per la salute umana.
Il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 ha recepito due direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro:
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la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019;
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la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.
Attraverso questo provvedimento è stato aggiornato il contenuto dell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008, relativo all’elenco di sostanze, miscele e processi, e dell’Allegato XLIII, che definisce i valori limite di esposizione professionale.
Nell’Allegato XLII, oltre ai processi già previsti, sono stati introdotti anche i lavori che comportano la penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna, nonché i lavori che comportano l’esposizione ai gas di scarico dei motori diesel.
Le modifiche introdotte dal decreto interessano numerose attività lavorative, in particolare quelle che prevedono la manipolazione o il contatto con oli minerali esausti durante operazioni di manutenzione, riparazione o rottamazione di macchine e motori, oltre alle attività con esposizione alle emissioni diesel.
Obblighi del datore di lavoro e misure di prevenzione
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni è un obbligo del datore di lavoro, che deve applicare le misure previste dall’art. 235 del D.Lgs. 81/2008.
In ordine di priorità, il datore di lavoro deve eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno, utilizzare sistemi chiusi quando tecnicamente possibile oppure ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al valore più basso tecnicamente raggiungibile. In ogni caso l’esposizione non deve superare i valori limite indicati nell’Allegato XLIII.
La valutazione deve essere aggiornata in occasione di modifiche significative del processo produttivo e, comunque, almeno ogni tre anni. Quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute, i lavoratori interessati devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, sulla base del parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive mirate. Tali misure possono comprendere anche l’allontanamento del lavoratore, se necessario. In presenza di anomalie imputabili all’esposizione, è obbligatorio procedere a una nuova valutazione del rischio.
Registro degli esposti e sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti devono essere iscritti in un registro degli esposti, nel quale sono riportati l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione. Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro tramite il medico competente.
IL’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l’RLS (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) possono accedere al registro. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori interessati, deve redigere una cartella sanitaria e di rischio e il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
MODI® supporta il cliente nella valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni con la stesura dei documenti di valutazione specifica del rischio, nella proposta di eventuali interventi di adeguamento o miglioramento e nel controllo dell’esposizione professionale ad agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni. Viene fornita assistenza nella tenuta del registro degli esposti.
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Ultima verifica: 24/02/2026

