CONSULENZA AZIENDALE E FORMAZIONE
Domenica 8 Febbraio 2026




FAQ RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)


L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, che coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Il suo ruolo consiste nel supportare l’azienda nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi, nella proposta di misure preventive e protettive, nei programmi di informazione e formazione e nel fornire indicazioni operative sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate.


Il ruolo di RSPP può essere ricoperto:

  • da un lavoratore/lavoratrice interno/a all’azienda (dipendente) dopo aver svolto l’opportuna formazione;

  • da un professionista esterno incaricato;

  • dal Datore di Lavoro, solo nelle ipotesi previste dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

Per la figura di RSPP (non Datore di Lavoro) è necessario, in sintesi:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

  • formazione con verifica di apprendimento secondo i percorsi previsti (Moduli A e B, e Modulo C per l’RSPP).


In linea generale, per ciascun Datore di Lavoro è designato un solo RSPP, perché il coordinamento del SPP deve essere unico e riconoscibile.
Il Datore di Lavoro può invece integrare il SPP nominando uno o più ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) a supporto dell’RSPP, in base a dimensioni, complessità e rischi dell’organizzazione.


La formazione del Datore di Lavoro segue quanto definito dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
In pratica, quando il Datore di Lavoro svolge direttamente i compiti del SPP (DL-RSPP), il percorso è articolato in:

  • Corso per Datore di Lavoro: 16 ore (formazione “base” del Datore di Lavoro – erogabile in modalità E-learning).

  • Corso DL-RSPP:

    • Modulo comune: 8 ore NON erogabile in modalità E-learning;

    • Modulo tecnico-integrativo: durata variabile (in funzione del macrosettore/comparto), NON erogabili in modalità E-learning.

Il modulo tecnico-integrativo non è “a scelta”: dipende dal settore di attività e dai rischi tipici del comparto:

  1. Modulo integrativo 1 – Agricoltura / Silvicoltura / Zootecnia  – 16 ore

  2. Modulo integrativo 2 – Pesca  – 12 ore

  3. Modulo integrativo 3 – Costruzioni – 16 ore

  4. Modulo integrativo 4 – Chimico / Petrolchimico  – 16 ore

Aggiornamento quinquennale della durata di 8 ore (erogabile in modalità E-learning)


L’RSPP (non Datore di Lavoro) deve possedere:

  • diploma di istruzione secondaria superiore;

  • attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento per i percorsi previsti (Moduli A e B);

  • per la sola figura di RSPP, anche il Modulo C (aspetti gestionali e relazionali).


Sì. L’aggiornamento periodico è obbligatorio per mantenere valida la formazione e adeguarla a evoluzioni normative, tecniche e organizzative.


L’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 prevede per il Datore di Lavoro un aggiornamento:

  • ogni 5 anni;

  • durata minima 6 ore.


Per il DL-RSPP l’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 prevede un aggiornamento:

  • ogni 5 anni;

  • durata minima 8 ore.


È previsto l’aggiornamento nell’arco del quinquennio, con i seguenti monte ore minimi:

  • RSPP: 40 ore;

  • ASPP: 20 ore.


La mancata formazione prevista per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (violazione dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2008) comporta:

  • arresto;

  • ammenda.


È possibile nominare un RSPP esterno in tutti i casi in cui l’organizzazione non rientra tra quelli per i quali il D.Lgs. 81/2008 richiede l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno (art. 31, comma 6).
In ogni caso, l’incarico esterno non riduce gli obblighi del Datore di Lavoro: la responsabilità organizzativa e decisionale resta in capo all’azienda.


L’RSPP:

  • collabora con Datore di Lavoro, Medico Competente (se nominato) e RLS/RLST;

  • supporta l’azienda nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione;

  • partecipa alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008) quando prevista;

  • contribuisce alla pianificazione della formazione, informazione e addestramento.


Il SPP provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;

  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo;

  • ad elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali;

  • a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica;

  • a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione/protezione.


Il D.Lgs. 81/2008 non prevede una sanzione “automatica” specifica per l’RSPP come accade per Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.
Tuttavia l’RSPP può essere chiamato a rispondere (in sede civile/penale) quando, in concreto, il suo comportamento omissivo o le sue indicazioni tecniche inadeguate abbiano contribuito causalmente a un evento (infortunio/malattia professionale), soprattutto se era evidente un rischio non gestito e non segnalato.

Ultima verifica: 30/01/2026