L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, che coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Il suo ruolo consiste nel supportare l’azienda nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi, nella proposta di misure preventive e protettive, nei programmi di informazione e formazione e nel fornire indicazioni operative sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate.
Il ruolo di RSPP può essere ricoperto:
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da un lavoratore/lavoratrice interno/a all’azienda (dipendente) dopo aver svolto l’opportuna formazione;
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da un professionista esterno incaricato;
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dal Datore di Lavoro, solo nelle ipotesi previste dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
Per la figura di RSPP (non Datore di Lavoro) è necessario, in sintesi:
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titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
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formazione con verifica di apprendimento secondo i percorsi previsti (Moduli A e B, e Modulo C per l’RSPP).
In linea generale, per ciascun Datore di Lavoro è designato un solo RSPP, perché il coordinamento del SPP deve essere unico e riconoscibile.
Il Datore di Lavoro può invece integrare il SPP nominando uno o più ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) a supporto dell’RSPP, in base a dimensioni, complessità e rischi dell’organizzazione.
La formazione del Datore di Lavoro segue quanto definito dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
In pratica, quando il Datore di Lavoro svolge direttamente i compiti del SPP (DL-RSPP), il percorso è articolato in:
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Corso per Datore di Lavoro: 16 ore (formazione “base” del Datore di Lavoro – erogabile in modalità E-learning).
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Corso DL-RSPP:
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Modulo comune: 8 ore NON erogabile in modalità E-learning;
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Modulo tecnico-integrativo: durata variabile (in funzione del macrosettore/comparto), NON erogabili in modalità E-learning.
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Il modulo tecnico-integrativo non è “a scelta”: dipende dal settore di attività e dai rischi tipici del comparto:
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Modulo integrativo 1 – Agricoltura / Silvicoltura / Zootecnia – 16 ore
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Modulo integrativo 2 – Pesca – 12 ore
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Modulo integrativo 3 – Costruzioni – 16 ore
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Modulo integrativo 4 – Chimico / Petrolchimico – 16 ore
Aggiornamento quinquennale della durata di 8 ore (erogabile in modalità E-learning)
L’RSPP (non Datore di Lavoro) deve possedere:
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diploma di istruzione secondaria superiore;
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attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento per i percorsi previsti (Moduli A e B);
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per la sola figura di RSPP, anche il Modulo C (aspetti gestionali e relazionali).
Sì. L’aggiornamento periodico è obbligatorio per mantenere valida la formazione e adeguarla a evoluzioni normative, tecniche e organizzative.
L’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 prevede per il Datore di Lavoro un aggiornamento:
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ogni 5 anni;
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durata minima 6 ore.
Per il DL-RSPP l’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 prevede un aggiornamento:
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ogni 5 anni;
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durata minima 8 ore.
È previsto l’aggiornamento nell’arco del quinquennio, con i seguenti monte ore minimi:
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RSPP: 40 ore;
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ASPP: 20 ore.
La mancata formazione prevista per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (violazione dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2008) comporta:
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arresto;
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ammenda.
È possibile nominare un RSPP esterno in tutti i casi in cui l’organizzazione non rientra tra quelli per i quali il D.Lgs. 81/2008 richiede l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno (art. 31, comma 6).
In ogni caso, l’incarico esterno non riduce gli obblighi del Datore di Lavoro: la responsabilità organizzativa e decisionale resta in capo all’azienda.
L’RSPP:
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collabora con Datore di Lavoro, Medico Competente (se nominato) e RLS/RLST;
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supporta l’azienda nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione;
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partecipa alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008) quando prevista;
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contribuisce alla pianificazione della formazione, informazione e addestramento.
Il SPP provvede:
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all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
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ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo;
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ad elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali;
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a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
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a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica;
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a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione/protezione.
Il D.Lgs. 81/2008 non prevede una sanzione “automatica” specifica per l’RSPP come accade per Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.
Tuttavia l’RSPP può essere chiamato a rispondere (in sede civile/penale) quando, in concreto, il suo comportamento omissivo o le sue indicazioni tecniche inadeguate abbiano contribuito causalmente a un evento (infortunio/malattia professionale), soprattutto se era evidente un rischio non gestito e non segnalato.
Ultima verifica: 30/01/2026
