L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti novità nel panorama della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ridefinendo compiti, obblighi e responsabilità per tutti i soggetti coinvolti.
Una delle principali innovazioni riguarda la possibilità per il datore di lavoro di assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Questa facoltà, sebbene utile per consentire alle imprese di gestire internamente la formazione, comporta l’assunzione di precisi doveri.
Questi riguardano non solo la progettazione e l’erogazione delle attività formative, ma anche la corretta gestione della documentazione e la piena validità dei percorsi svolti.
Per comprendere appieno le implicazioni operative, è necessario distinguere i diversi aspetti che compongono l’organizzazione della formazione interna.
Da un lato vi è la fase progettuale, in cui vengono individuati i contenuti, le modalità didattiche e gli obiettivi da raggiungere.
Dall’altro vi è la fase amministrativa e gestionale, che implica la predisposizione e la conservazione di una serie di documenti obbligatori che attestano l’effettivo svolgimento delle attività e ne certificano la validità.
L’Accordo del 2025 ha chiarito che entrambe le dimensioni sono fondamentali e devono essere curate con la stessa attenzione.
Poiché la mancanza o l’errata compilazione della documentazione può rendere nullo il percorso formativo, anche se i contenuti sono stati trasmessi correttamente va fatta attenzione.
Il DL deve innanzitutto garantire che i docenti coinvolti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Se sceglie di svolgere egli stesso il ruolo di docente, deve dimostrare di aver completato il percorso formativo di datore di lavoro-RSPP previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/08 o di possedere i requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, richiamati dall’Accordo 2025.
Questi criteri riguardano le competenze teoriche in materia di salute e sicurezza, l’esperienza professionale nel settore e le capacità didattiche necessarie per la gestione delle attività in aula. Senza tali requisiti, le ore di formazione erogate dal datore di lavoro non hanno valore legale e gli attestati emessi risultano invalidi.
Un altro aspetto centrale riguarda la gestione della documentazione.
L’Accordo ha confermato l’importanza della tracciabilità, imponendo al soggetto formatore di conservare registri, verbali e attestati che dimostrino lo svolgimento del corso.
Ogni sessione deve essere accompagnata da un registro firme, nel quale i partecipanti confermano la loro presenza.
Tale documento costituisce la prova primaria che il lavoratore ha effettivamente partecipato alle lezioni.
Oltre al registro, devono essere predisposti verbali di avvio e conclusione del corso, relazioni sui contenuti trattati e schede di valutazione delle competenze acquisite.
La verifica finale di apprendimento, obbligatoria per i corsi che lo prevedono, deve essere documentata con appositi report che indichino l’esito della prova per ciascun partecipante.
Particolare rilevanza assume l’attestato di frequenza e profitto, il documento che formalizza la conclusione del percorso formativo.
L’attestato deve riportare con precisione i dati del partecipante, il titolo del corso, la durata complessiva e i moduli trattati.
I nominativi dei docenti, le date di svolgimento e l’esito della verifica finale vanno gestiti.
Deve inoltre essere firmato dal soggetto formatore e conservato in copia presso l’azienda.
L’assenza di anche uno solo di questi elementi può compromettere la validità dell’attestato, con la conseguenza che la formazione viene considerata come non svolta ai fini normativi.
L’Accordo del 2025 ha ribadito inoltre che la formazione è valida solo se erogata in conformità agli standard stabiliti.
Ciò significa che i corsi devono rispettare le durate minime indicate per ciascuna figura aziendale, i contenuti obbligatori e le modalità didattiche previste.
Non è possibile ridurre le ore di formazione, omettere parti dei programmi o sostituire la presenza in aula con altre modalità non riconosciute dalla normativa.
In questi casi, anche se la documentazione fosse completa, il percorso formativo verrebbe dichiarato non conforme e il datore di lavoro rischierebbe sanzioni amministrative e penali.
La gestione autonoma della formazione espone quindi il datore di lavoro a un duplice livello di responsabilità: da un lato deve garantire la qualità e la completezza dei contenuti, dall’altro deve assicurare che ogni fase sia documentata con precisione.
La mancanza di attenzione a uno solo di questi aspetti può rendere vano l’intero percorso, costringendo l’azienda a ripetere i corsi e ad affrontare ulteriori costi.
Senza contare che, in caso di infortunio sul lavoro, una formazione dichiarata invalida può rappresentare un grave fattore di responsabilità per il datore di lavoro stesso.
Per queste ragioni, molte aziende scelgono di non gestire internamente la formazione, ma di affidarsi a enti qualificati che garantiscono piena conformità normativa e una gestione completa della documentazione.
MODI SRL dispone di procedure consolidate per la redazione dei registri, la compilazione dei verbali, la predisposizione degli attestati e la conservazione dei fascicoli del corso.
Inoltre, assicurano la disponibilità di docenti qualificati e aggiornati, riducendo sensibilmente il rischio di invalidità dei percorsi formativi.
Affidarsi a un partner esterno non significa rinunciare al controllo sulla formazione dei propri lavoratori, ma anzi garantire che l’attività venga svolta secondo criteri di qualità riconosciuti e validati dagli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro mantiene comunque il compito di vigilare affinché i corsi vengano programmati, svolti e aggiornati con regolarità, ma può delegare gli aspetti più tecnici e burocratici a un soggetto che possiede i requisiti richiesti dalla legge.
Prendi il controllo della sicurezza strategica della tua azienda: chiama CONSULENZA SICUREZZA VENETO BY MODI SRL per programmare le attività!
Ti spiegheremo bene cosa deve davvero sapere il datore di lavoro in merito ai requisiti, alla documentazione da predisporre e alla validità dei corsi interni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Evitare errori e rischi di invalidità è possibile!
Molte imprese preferiscono affidarsi a enti esterni specializzati, che garantiscono la piena conformità normativa e liberano l’azienda da oneri amministrativi gravosi.
La formazione, in questo modo, diventa non solo un obbligo di legge, ma anche un’opportunità di crescita e di miglioramento della cultura della sicurezza.
Richiedere un preventivo personalizzato, per la pianificazione dei corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori è possibile.
A disposizione gratis il 800300333 oppure o inviare una mail a modi@modiq.it.
Entrare in contatto diretto con i consulenti esperti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere una buona idea.
Si trova sempre attiva la chat presente nella home dei siti internet. WhatsApp al numero 041 5412700.
Il questionario utile a verificare la tua situazione attuale è disponibile cliccando qui.
Per approfondimenti a disposizione i siti internet di proprietà di MODI®:
🌍 www.mog231.it
🌍 www.modiq.it
🌍 www.consulenzasicurezzaveneto.it
🌍 www.corsionlineitalia.it
🌍 www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it
🌍 www.consulenzacertificazioneiso37001.it
